Esistono due forme di esenzione dal pagamento del ticket: per patologia e per reddito.
Esenzione per patologia
Presuppone l'emissione di un tesserino di esenzione da parte della ASL competente per territorio di residenza del cittadino.
Esenzione per reddito
Ai sensi della Legge 24.12.1993 n 537, modificata dalla Legge 23.12.1994 n 724 e dalla Legge 28.12.1995 n 549, prevede i seguenti casi:
1.Cittadino di eta' superiore ai 65 anni, appartentente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98.
2.Genitore o esercente patria potesta' di bambino di eta' inferiore ai 6 anni appartenente a nucleo familiare con reddito riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98.
3.Titolare di pensione sociale o al minimo di eta' superiore a 60 anni (*).
4.Familiare a carico di titolare di pensione sociale o al minimo di eta' superiore ai 60 anni (*).
5.Disoccupato, iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento (*).
6.Familiare a carico di disoccupato di cui al punto 5).
7.Extra comunitario regolarmente residente in Italia ed iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento (*).
8.Familiare a carico di disoccupato extra comunitario di cui al punto 7) (*).
(*) Il reddito deve essere inferiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 per il coniuge a carico ed incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.

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